Preferenza ai creditori prededucibili per i frutti civili dei beni in garanzia
La prevalenza dei creditori ipotecari riguarda solo il ricavato della liquidazione dei beni gravati
La distribuzione dei frutti civili dei beni oggetto di garanzia reale segue l’ordine generale di cui all’art. 111 comma 1 del RD 267/42, non trovando applicazione la disciplina di cui al comma 2 dell’art. 111-bis del RD 267/42, prevista per il ricavato della liquidazione dei beni garantiti.
Con tali conclusioni, il Tribunale di Messina 12 aprile 2021 ha chiarito che, sebbene la prelazione ipotecaria si estenda – anche nel fallimento – ai frutti dei beni gravati, l’ordine di attribuzione di tali crediti resta regolato dall’art. 111 comma 1 del RD 267/42, pertanto, dapprima saranno soddisfatti i creditori prededucibili e, poi, quelli ipotecari/pignoratizi. Rispetto al ricavato della liquidazione dei beni, invece, opera la regola inversa.
Si ricorda, a tal proposito, ...
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