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IMPRESA

Preferenza ai creditori prededucibili per i frutti civili dei beni in garanzia

La prevalenza dei creditori ipotecari riguarda solo il ricavato della liquidazione dei beni gravati

/ Antonio NICOTRA

Martedì, 13 luglio 2021

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La distribuzione dei frutti civili dei beni oggetto di garanzia reale segue l’ordine generale di cui all’art. 111 comma 1 del RD 267/42, non trovando applicazione la disciplina di cui al comma 2 dell’art. 111-bis del RD 267/42, prevista per il ricavato della liquidazione dei beni garantiti.

Con tali conclusioni, il Tribunale di Messina 12 aprile 2021 ha chiarito che, sebbene la prelazione ipotecaria si estenda – anche nel fallimento – ai frutti dei beni gravati, l’ordine di attribuzione di tali crediti resta regolato dall’art. 111 comma 1 del RD 267/42, pertanto, dapprima saranno soddisfatti i creditori prededucibili e, poi, quelli ipotecari/pignoratizi. Rispetto al ricavato della liquidazione dei beni, invece, opera la regola inversa.

Si ricorda, a tal proposito, ...

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