Contributo integrativo non applicabile alla cessione di beni ammortizzabili
L’eventuale plusvalenza realizzata concorre, invece, alla base di calcolo del contributo soggettivo
Il volume d’affari assume rilevanza non solo in ambito IVA (es. per l’acquisizione dello status di esportatore abituale), ma anche quale base di calcolo del contributo integrativo che gli iscritti agli Ordini professionali (es. dottori commercialisti) devono versare alla relativa Cassa di previdenza e assistenza. In caso di cessione di beni ammortizzabili, l’eventuale plusvalenza realizzata concorre a formare il reddito professionale sul quale si calcola il contributo soggettivo dovuto alla Cassa d’appartenenza. Tuttavia, all’operazione non è applicabile il contributo integrativo, in quanto la stessa non è compresa nel volume d’affari del professionista.
Ai sensi dell’art. 20 del DPR 633/72, per volume d’affari del soggetto passivo si intende l’ammontare
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