Imposizione indiretta della ricognizione di debito ancora dubbia
Secondo una recente ordinanza, non chiara nella motivazione, l’imposta di registro si applica in misura fissa
La tassazione del riconoscimento del debito ai fini dell’imposta di registro è da tempo oggetto di dibattito interpretativo e non pare aver trovato una definizione nelle sentenze più recenti.
La diffusione di diversi orientamenti sul punto è alimentata, da un lato, dalla mancata espressa disciplina di tale atto all’interno del DPR 131/86; dall’altro, dalla controversa natura civilistica dell’istituto.
In tema di imposizione indiretta, un primo orientamento afferma che la ricognizione di debito produce l’effetto sostanziale (non solo processuale) di costituire una nuova e autonoma obbligazione in capo al soggetto che la effettua ed è, perciò, soggetta a imposta di registro pari al 3% (prevista per gli atti “diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto
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