Senza denuncia di esercizio, rapporto assicurativo costituito dall’INAIL
Ciò a condizione che ricorrano i presupposti previsti dalla legge
Il rapporto assicurativo INAIL si costituisce ope legis al ricorrere delle condizioni di legge previste dagli artt. 1 e 4 del DPR 1124/1965. Nel dettaglio, la compresenza dei requisiti ivi previsti (oggettivo e soggettivo) fa scattare l’obbligo di iscrizione all’Istituto assicuratore e ha effetti costitutivi sul rapporto assicurativo al di là della volontà dei soggetti coinvolti; infatti, salvo limitate eccezioni, i lavoratori vengono indennizzati anche qualora il datore di lavoro non abbia attivato per loro la tutela assicurativa, ferme restando le ovvie azioni di recupero dei premi omessi nei confronti del datore di lavoro e le eventuali responsabilità di quest’ultimo nella causazione dell’evento riferite in primis alla presumibile mancanza di formazione del lavoratore
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