Prosecuzione della procedura anche in caso di decesso del sovraindebitato
Trova applicazione in via analogica la disciplina della legge fallimentare
L’art. 12 del RD 267/42 stabilisce che, se l’imprenditore muore dopo la dichiarazione di fallimento, la procedura prosegue nei confronti degli eredi, anche se gli stessi abbiano accettato con beneficio d’inventario.
Se vi sono più eredi, la procedura prosegue nei confronti dell’erede designato come rappresentante.
In mancanza di accordo sulla designazione entro quindici giorni dalla morte del debitore, vi provvede il giudice delegato.
Nell’ipotesi di cui all’art. 528 c.c. (chiamato all’eredità che non ha accettato e non possiede i beni ereditari), la procedura prosegue nei confronti del curatore dell’eredità giacente, mentre nell’ipotesi di cui all’art. 641 c.c. (erede istituito sotto condizione sospensiva, ovvero mancata prestazione ...
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