Le misure cautelari legittimano l’accertamento anticipato
Per le misure basta tuttavia l’emissione del verbale di constatazione
Ai sensi dell’art. 12 comma 7 della L. 212/2000, l’accertamento non può essere emesso prima del decorso di 60 giorni dalla consegna del verbale di chiusura delle operazioni.
A partire dalla sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite 29 settembre 2013 n. 18184, è pacifico che la violazione della norma conduca alla nullità dell’accertamento.
Il motivo per cui l’ente impositore deve attendere i 60 giorni è rinvenibile nel fatto che, in detto iato temporale, il contribuente può produrre memorie difensive, le quali possono condurre all’archiviazione della pratica.
Tuttavia, l’accertamento può essere emesso senza il rispetto dei menzionati sessanta giorni se sussistono ragioni di particolare e motivata urgenza.
Mentre è pacifico che tra i motivi di urgenza ...
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