Definizione specifica delle attività di interesse generale nel Terzo settore
La descrizione non deve necessariamente coincidere con quella legislativa
In base all’art. 5 del DLgs. 117/2017, gli enti del Terzo settore esercitano, in via esclusiva o principale, una o più delle attività di interesse generale descritte nelle diverse lettere riportate dalla medesima disposizione, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L’elenco delle attività è esaustivo, nel senso che solo le attività elencate costituiscono attività di interesse generale. Stando alla Relazione illustrativa allo schema del Codice del Terzo settore, tuttavia, molte attività non nominate non devono ritenersi per questo escluse poiché potrebbero rientrare in una o più attività individuate nel predetto elenco. Così, ad esempio, l’attività di promozione sociale potrebbe collocarsi in diversi ambiti, a seconda