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Modulo per l’esonero contributivo per assunzioni con contratto di rioccupazione dal 15 settembre

/ REDAZIONE

Venerdì, 10 settembre 2021

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Dal 15 settembre, all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni”, presente sul proprio sito, l’INPS renderà disponibile il modulo di istanza on line “RIOC”, per richiedere l’esonero contributivo per le assunzioni effettuate con contratto di rioccupazione. Lo ha reso noto l’Istituto previdenziale con il messaggio n. 3050 di ieri.

L’esonero previsto dall’art. 41 del DL 73/2021 in relazione al contratto di rioccupazione è pari al 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua. Ciò significa che il limite massimo è pari a 500 euro su base mensile e, per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, a 16,12 euro su base giornaliera, con la precisazione per cui, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale va ridotto in modo proporzionale. La misura spetta per un periodo massimo di sei mesi dalla data dell’evento incentivato, che può però essere oggetto di sospensione in caso di assenza obbligatoria dal lavoro da parte del lavoratore. La circ. n. 115/2021 dell’INPS ha fornito le prime indicazioni sull’ambito di applicazione (si veda “Esonero contributivo anche per le assunzioni obbligatorie” del 4 agosto).

Il messaggio n. 3050/2021 chiarisce che per essere autorizzato a fruire dell’esonero il datore di lavoro, previa autentificazione, dovrà inoltrare all’Istituto, avvalendosi esclusivamente del citato modulo “RIOC”, una domanda di ammissione, fornendo le seguenti informazioni: indicazione del lavoratore nei confronti del quale è intervenuta l’assunzione a tempo indeterminato con contratto di rioccupazione; codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto a tempo indeterminato instaurato; importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e di quattordicesima mensilità; indicazione dell’eventuale percentuale di part time nel caso di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale; misura dell’aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio.

L’INPS, una volta ricevuta la richiesta:
- verificherà l’esistenza del rapporto a tempo indeterminato;
- calcolerà l’importo dell’incentivo spettante in base all’aliquota contributiva datoriale indicata;
- verificherà la sussistenza della copertura finanziaria per l’esonero richiesto;
- in caso di sufficiente capienza di risorse per tutto il periodo agevolabile, informerà, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo di istanza, che il datore è stato autorizzato e individuerà l’importo massimo spettante per l’assunzione.

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