Applicate le Sezioni Unite nella deduzione frazionata delle minusvalenze
L’art. 1 comma 1 lett. b) del DL 209/2002, ormai non più in vigore, dispone che, ai fini fiscali, le minusvalenze non realizzate relative a partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie sono deducibili in quote costanti nell’esercizio in cui sono state iscritte e nei 4 successivi.
Viene applicato, nella sentenza n. 24258 depositata ieri, il principio espresso dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 25 marzo 2021 n. 8500, secondo cui nel caso delle componenti reddituali che hanno riflesso su diversi periodi d’imposta, è possibile accertare anche annualità successive a quella in cui si è verificato il fatto fiscalmente rilevante (ad esempio la deduzione della prima quota di ammortamento).
Nella specie, quindi, è stato ritenuto legittimo l’accertamento della svalutazione della partecipazione in merito all’anno 2004, ancorché l’anno 2003 (primo anno di deduzione della quota) fosse ormai decaduto.