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FISCO

Sismabonus acquisti anche con parziale agibilità dell’intero edificio

Oggetto degli atti di acquisto agevolati sono le singole unità che, post ricostruzione, formano l’immobile demolito e ricostruito nella sua interezza

/ Enrico ZANETTI e Arianna ZENI

Giovedì, 23 settembre 2021

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La costante (ancorché discutibile) prassi ufficiale dell’Agenzia delle Entrate afferma che la possibilità di beneficiare del sismabonus acquisti, di cui al comma 1-septies dell’art. 16 del DL 63/2013, è subordinata al fatto che il rogito di acquisto, delle unità immobiliari site nell’edificio ricostruito post demolizione dell’edificio preesistente, avvenga entro il termine finale della finestra temporale di applicazione dell’agevolazione (ossia, salvo future proroghe, il 31 dicembre 2021, oppure, nel caso di applicabilità del sismabonus acquisti in versione superbonus al 110%, 30 giugno 2022) e che, conseguentemente, entro il medesimo termine siano stati ultimati i lavori di demolizione e ricostruzione, perché diversamente le unità immobiliari non si troverebbero

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