Irreperibilità assoluta del contribuente alla prova delle spedizioni postali
Il plico viene restituito alla parte pubblica
Nelle notifiche degli atti impositivi eseguite tramite agente notificatore gli artt. 60 comma 1 lett. e) del DPR 600/73 e 26 del DPR 602/73 disciplinano la c.d. irreperibilità assoluta.
Quando il messo notificatore, dalle informazioni reperite, appura che il contribuente si è trasferito in luogo sconosciuto, deposita l’atto presso la casa comunale e la notifica si perfeziona, per il contribuente, otto giorni dopo l’avviso di deposito o il giorno successivo, a seconda che si tratti di avvisi di accertamento o di cartelle di pagamento.
Invece, nulla è previso per le spedizioni postali.
Se viene utilizzata la procedura per gli atti giudiziari, l’art. 9 della L. 890/82 stabilisce, anche nel caso di contribuente semplicemente trasferitosi in altro indirizzo, che il plico sia restituito ...
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