Riciclaggio e autoriciclaggio anche per operazioni bancarie tracciabili
La Cassazione si è soffermata sui due reati commessi attraverso ricezione e trasferimento di assegni la cui provvista è provento di delitto
Secondo la giurisprudenza integra il delitto di riciclaggio la condotta di colui che, consapevolmente, ricevuti assegni la cui provvista è provento di delitto, li giri a terzi. Appare, invece, irrilevante la tracciabilità dell’operazione atteso che la ricezione delle somme portate nell’assegno e il successivo trasferimento a terzi costituiscono condotte idonee a ostacolare l’individuazione del provento delittuoso.
Con particolare riferimento alle operazioni bancarie è stato affermato che rileva ai fini del reato previsto dall’art. 648-bis c.p. il compimento di operazioni consapevolmente volte a impedire in modo definitivo, o anche a rendere difficile, l’accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità. Tra di esse rientra la condotta di ...
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