Interamente tassate le mance percepite dal capo ricevimento dell’hotel
Secondo la Cassazione, il nesso di derivazione tra le somme ricevute e il rapporto di lavoro ne giustifica l’imponibilità
Le mance percepite da un lavoratore dipendente nello svolgimento della propria attività lavorativa (nel caso di specie, il capo ricevimento di un hotel) rientrano nell’ambito dei redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 51 comma 1 del TUIR e, in quanto tali, sono interamente assoggettate a tassazione.
È quanto affermato dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 26510 depositata ieri, con la quale viene confermato l’orientamento già espresso in passato dall’Agenzia delle Entrate, secondo cui soltanto le mance percepite dai croupier sono soggette a tassazione ridotta (sul tema, si veda anche “Tassazione integrale delle mance percepite dai dipendenti con dubbi” del 23 agosto 2018).
La Commissione tributaria regionale della Sardegna (sentenza del 20 ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41