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Accollo fiscale con codice identificativo «80» nel modello F24

/ REDAZIONE

Giovedì, 7 ottobre 2021

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Con la ris. n. 59 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha attivato il codice identificativo “80” da indicare nel modello F24 per l’estinzione del debito tramite accollo fiscale. Le istruzioni fornite si applicano a decorrere dal 12 ottobre 2021.

L’art. 1 comma 1 del DL 124/2019 ha stabilito che chiunque, ai sensi dell’art. 8 comma 2 della L. 212/2000, si accolli il debito d’imposta altrui, procede al relativo pagamento secondo le modalità previste dalle disposizioni normative vigenti. Per il pagamento, in ogni caso, è escluso l’utilizzo in compensazione di crediti dell’accollante e i versamenti effettuati in violazione di tale disposizione si considerano come non avvenuti.

Il provv. n. 244683 del 24 settembre 2021 ha disciplinato le modalità di pagamento del debito d’imposta altrui da parte dell’accollante, stabilendo che il pagamento deve avvenire con F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia e fornendo i dati da indicare in sede di compilazione della delega (si veda “Accollo solo con servizi telematici delle Entrate” del 25 settembre).

La ris. di ieri ha quindi istituito il codice identificativo “80” denominato - “Accollante del debito di imposta”, che è indicato nell’omonimo campo della sezione “Contribuente” del modello F24, unitamente al codice fiscale dell’accollante che effettua il pagamento del debito d’imposta altrui, da indicare nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”. Viene precisato precisa che:
- il codice “80” va indicato esclusivamente nei modelli F24 presentati dall’accollante tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia, ai fini del pagamento dei debiti dell’accollato, pena il rifiuto della delega di pagamento;
- per il pagamento, l’accollante non può utilizzare in compensazione i propri crediti, pena lo scarto del modello F24;
- il saldo del modello F24 è addebitato sul conto intestato al codice fiscale dell’accollante;
- se il pagamento dei debiti d’imposta dell’accollato può essere effettuato, in tutto o in parte, utilizzando in compensazione i crediti dello stesso accollato, quest’ultimo deve provvedere autonomamente a presentare uno o più modelli F24 nei quali saranno indicati, con le consuete modalità, i propri debiti pagati e crediti compensati.

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