Autorizzazione all’esercizio dell’azione di responsabilità da dettagliare
La Cassazione, nella sentenza n. 21245/2021, ha stabilito che non è ravvisabile alcuna autorizzazione all’esercizio dell’azione di responsabilità in una delibera che sia priva della individuazione degli elementi costitutivi dell’azione stessa, sia sotto il profilo oggettivo, che soggettivo, essendo stato dato mandato al legale di verificare se vi fossero gli estremi per “le azioni del caso” nei confronti di una pluralità di organi collegiali (consigli di amministrazione e collegi sindacali in carica fin dalla data di costituzione della società), e non essendo idonea, quindi, ad esprimere una volontà in materia, compiutamente informata, dei soci.
A norma dell’art. 2393 c.c., inoltre, compete esclusivamente all’assemblea dei soci il potere di deliberare sia il promovimento dell’azione sociale di responsabilità, sia la rinuncia all’esercizio di tale azione e la transazione.
Pertanto, la rinuncia o la transazione effettuata dal nuovo amministratore (o dal legale rappresentante della società) senza la preventiva delibera assembleare è affetta non da mera inefficacia, secondo la disciplina dell’atto posto in essere dal rappresentante senza poteri, ovvero da mera annullabilità, in base alle regole sul difetto di capacità a contrattare, ma da nullità assoluta e insanabile, deducibile da chiunque vi abbia interesse e rilevabile d’ufficio, atteso che detta delibera assembleare costituisce modo formale e inderogabile di espressione della volontà della società di cui non sono ammessi equipollenti.
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