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Espropriazione per pubblica utilità di terreni agricoli con registro al 15%

/ REDAZIONE

Giovedì, 7 ottobre 2021

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Con la risposta a interpello n. 669, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato il trattamento fiscale ai fini dell’imposta di registro applicabile a fattispecie connesse all’espropriazione per pubblica utilità.

Premesso che la base imponibile per l’espropriazione per pubblica utilità è costituita dall’ammontare definitivo dell’indennizzo (art. 44 del DPR 131/86), l’istante riteneva che l’imposta di registro:
- fosse dovuta, per l’espropriazione di terreni agricoli, nella misura del 9% ex art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al TUR, prevista per gli atti traslativi a titolo oneroso;
- non operasse per somme attribuite a titolo di indennità non strettamente riconducibili al valore del bene trasferito, quali l’indennità aggiuntiva per il proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale (art. 40 comma 4 del DPR 327/2001) e per il fittavolo, mezzadro o compartecipante per il mancato utilizzo dei beni (art. 42 del DPR 327/2001); l’indennità di occupazione temporanea e l’indennità di occupazione preordinata all’esproprio (artt. 49 e 22-bis del DPR 327/2001); l’indennità aggiuntiva per cessione volontaria di aree edificabili (art. 37 comma 2 del DPR 327/2001).

Secondo l’Agenzia, l’indennità aggiuntiva per il proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale e per il fittavolo, mezzadro o compartecipante per il mancato utilizzo dei beni sono soggette a registro ex art. 44 del TUR, in quanto determinano l’importo dovuto per effetto dell’espropriazione; analogamente, rientra nella base imponibile anche l’indennità aggiuntiva per cessione volontaria di aree edificabili, posto che le cessioni volontarie si inseriscono nell’ambito del procedimento espropriativo e producono gli stessi effetti del decreto di esproprio (cfr. ris. Agenzia delle Entrate nn. 72/2001 e 254/2002).

L’indennità di occupazione temporanea e l’indennità di occupazione preordinata all’esproprio, invece, essendo dovute per l’occupazione solo temporanea di aree non soggette ad espropriazione, che non comporta atti traslativi, non è soggetta all’imposta.

Infine, l’Agenzia ha affermato che l’aliquota dell’imposta di registro da applicare all’indennità da corrispondere in relazione agli atti di espropriazione dei terreni agricoli sia quella del 15%, prevista per i trasferimenti dei terreni agricoli a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (art. 1 Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86).

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