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Imposta di registro proporzionale per gli atti di transazione stipulati dal Comune

/ REDAZIONE

Giovedì, 7 ottobre 2021

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Le agevolazioni previste dal combinato disposto dell’art. 20 comma 2 della L. 10/77 e dell’art. 32 del DPR 601/73 (imposta di registro fissa ed esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale), non possono trovare applicazione all’atto di natura transattiva volto a “regolarizzare” l’occupazione dell’area da parte del Comune a seguito della mancata definizione del procedimento espropriativo. 
Lo afferma l’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 668, pubblicata ieri.

Si ricorda che l’art. 20 della L. 10/77, come modificato dalla legge di bilancio 2018, ha esteso l’applicazione delle agevolazioni previste dall’art. 32 comma 2 del DPR 601/73 (che prevede l’applicazione dell’imposta di registro fissa e l’esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale ad una serie di atti di trasferimento riguardanti l’edilizia residenziale pubblica) “anche a tutti gli atti preordinati alla trasformazione del territorio posti in essere mediante accordi o convenzioni tra privati ed enti pubblici, nonché a tutti gli atti attuativi posti in essere in esecuzione dei primi”.

Nel caso di specie, tuttavia, l’Agenzia risponde al Comune istante che l’agevolazione non può trovare applicazione nel caso di specie, in quanto il negozio in esame, più che preordinato alla trasformazione del territorio, appare rivolto alla definitiva acquisizione dell’area occupata illegittimamente dal Comune, già utilizzata quale piazza adibita periodicamente ad area fieristica per pubbliche manifestazioni e sulla quale sono già stati effettuati degli interventi.

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