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Dichiarazione integrativa presentabile solo da chi ha presentato la prima

/ REDAZIONE

Venerdì, 8 ottobre 2021

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La dichiarazione di successione integrativa o sostitutiva di cui all’art. 28 comma 6 del DLgs. 346/90 può essere presentata solo dal soggetto che aveva presentato la dichiarazione di successione da sostituire, ovvero dal suo erede. Lo ricorda l’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 677, pubblicata ieri.

Nella risposta, l’Agenzia esamina il caso in cui un erede, che aveva a suo tempo presentato tempestivamente la dichiarazione di successione del defunto, rinunci successivamente all’eredità e un diverso erede (avendo accettato in qualità di erede legittimo) intenda presentare una nuova dichiarazione.
In questo caso, l’Amministrazione chiarisce che il secondo erede non può presentare una dichiarazione di successione integrativa-sostitutiva ex art. 28 comma 6 del DLgs. 346/90 della prima dichiarazione (presentata dall’altro erede, poi rinunciante), in quanto tale possibilità è riservata all’erede che aveva a suo tempo presentato la prima dichiarazione.

Pertanto, l’erede che ha accettato l’eredità nel caso di specie dovrà presentare una “nuova” dichiarazione di successione, corrispondendo anche le imposte ipotecaria e catastale, e non potrà scomputare le imposte già pagate dall’erede rinunciante. Quest’ultimo, però, potrà richiedere a rimborso le somme già corrisposte in occasione della precedente dichiarazione, rappresentando la situazione.

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