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Niente regime degli impatriati per il rientro post distacco senza «discontinuità lavorativa»

/ REDAZIONE

Venerdì, 8 ottobre 2021

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Con la risposta a interpello n. 683 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che, in caso di rientro dopo il distacco all’estero, il regime degli impatriati non spetta in assenza del requisito della “discontinuità lavorativa”.

La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 33/2020 ha precisato che il regime degli impatriati non spetta nell’ipotesi di distacco all’estero con successivo rientro in presenza del medesimo contratto e presso il medesimo datore di lavoro.
Diversamente, nell’ipotesi in cui l’attività lavorativa svolta dall’impatriato costituisca una “nuova” attività lavorativa in virtù della sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro, diverso dal contratto in essere in Italia prima del distacco, e quindi l’impatriato assuma un ruolo aziendale differente rispetto a quello originario, lo stesso potrà accedere al beneficio a decorrere dal periodo di imposta in cui ha trasferito la residenza fiscale in Italia. L’agevolazione non si applica ove il soggetto, pur in presenza di un “nuovo” contratto per l’assunzione di un “nuovo” ruolo aziendale al momento dell’impatrio, rientri in una situazione di “continuità” con la precedente posizione lavorativa svolta nel territorio dello Stato prima dell’espatrio.

Nel caso di specie, il rientro in Italia al 31 gennaio 2021 è avvenuto al termine naturale della proroga del periodo di distacco presso la società distaccante. L’Agenzia rileva inoltre che le previsioni contrattuali disciplinanti il “distacco”, unitamente a quelle richiamate dall’istante relative al “nuovo” contratto da stipularsi con altra società del gruppo (che, tra l’altro, avverrebbe comunque dopo il rientro in Italia presso la società originaria), portano a considerare che la posizione lavorativa assunta al rientro, sia in sostanziale “continuità” con la precedente posizione lavorativa. L’Agenzia non ha quindi ravvisato in tal caso il requisito della “discontinuità lavorativa”, in assenza del quale deve considerarsi precluso l’accesso al regime fiscale degli impatriati di cui all’art. 16 del DLgs. 147/2015.

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