Finanziamenti infruttiferi infragruppo con transfer pricing
La sentenza della Corte di Cassazione n. 27636 di ieri, 12 ottobre 2021, affronta un caso di finanziamento infruttifero infragruppo concesso da una società italiana alla propria controllata estera, affermando che tale vicenda rientra pienamente nella disciplina dei prezzi di trasferimento di cui all’art. 110 comma 7 del TUIR.
Infatti, tale norma non può essere interpretata restrittivamente in modo da ricomprendere le sole operazioni a titolo oneroso, dovendo invece essere applicata, non solo ai componenti di reddito attuali, ma anche a quelli potenziali. Le Linee Guida OCSE, prosegue la Corte di Cassazione, sono univoche nel chiarire che la remunerazione di un finanziamento infragruppo deve avvenire attraverso la corresponsione di un tasso di interesse corrispondente a quello che sarebbe stato previsto tra imprese indipendenti comparabili.
Ne consegue che la qualifica di un finanziamento come infruttifero non può escludere l’applicazione del criterio della valutazione al prezzo di libera concorrenza, con conseguente ripresa a tassazione dell’importo differenziale degli interessi attivi che sarebbero stati praticati tra parti indipendenti.
In merito invece alla deducibilità degli interessi passivi derivanti dall’assunzione del finanziamento bancario, i cui fondi sono stati “rigirati” alla controllata a titolo di finanziamento infruttifero, la Cassazione evidenzia come gli stessi sono inerenti in quanto correlati all’intera attività di impresa esercitata, non essendo invece necessaria la dimostrazione che gli stessi afferiscano a finanziamenti contratti per la produzione di specifici ricavi.
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