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Il risarcimento per pratiche anticoncorrenziali può chiedersi anche alla società figlia

/ REDAZIONE

Mercoledì, 13 ottobre 2021

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La Corte di Giustizia Ue, nella sentenza C-882/19, ha precisato che l’art. 101 § 1 TFUE è da interpretarsi nel senso che:
- la vittima di una pratica anticoncorrenziale di un’impresa può proporre un’azione di risarcimento danni indifferentemente nei confronti di una società madre che è stata sanzionata dalla Commissione europea per tale pratica in una decisione o nei confronti di una società figlia di tale società che non è oggetto di detta decisione qualora esse costituiscano insieme un’unità economica. La società figlia interessata deve poter far valere efficacemente i propri diritti di difesa per dimostrare di non appartenere a tale impresa e, qualora non sia stata adottata alcuna decisione da parte della Commissione ai sensi dell’art. 101 TFUE, ha anche il diritto di contestare l’esistenza stessa del presunto comportamento illecito;

- esso osta a una normativa nazionale che preveda la possibilità di imputare la responsabilità del comportamento di una società a un’altra società soltanto nel caso in cui la seconda società controlli la prima società.

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