Concisa motivazione del «periculum in mora» nel provvedimento di sequestro preventivo di beni
Il sequestro preventivo di beni – così come disciplinato all’art. 321 comma 2 c.p.p. – finalizzato alla confisca di cui all’art. 240 c.p., ha tra i suoi presupposti il c.d. “periculum in mora”, cioè il pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati.
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 36959 depositata ieri, ha precisato che il provvedimento di sequestro deve contenere la concisa motivazione anche di tale presupposto, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria tale provvedimento prima della definizione del giudizio.
Resta salvo il fatto che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli obbligatoriamente confiscabili ai sensi di legge.
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