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Pronto il codice tributo per l’uso in compensazione dell’ecobonus per l’acquisto di veicoli usati M1

/ REDAZIONE

Giovedì, 28 ottobre 2021

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Con la ris. n. 61 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “6929” per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta per l’acquisto di veicoli usati di categoria M1 e ridenominato il codice tributo “6903”.

L’art. 73-quinquies, comma 2, lett. d) del DL 73/2021 riconosce un contributo alle persone fisiche che acquistano un veicolo di categoria M1 usato, solo in caso di adesione del cedente e fino a esaurimento delle relative risorse. Il cedente riconosce al cessionario del veicolo l’importo del contributo e recupera tale importo quale credito d’imposta, utilizzabile solo in compensazione presentando il modello F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia.

Il codice “6929”, denominato “ECO-BONUS VEICOLI CAT. M1 usati - Recupero del contributo statale sotto forma di credito d’imposta - articolo 73-quinquies, comma 2, lettera d), D.L. n. 73/2021”, va esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” ovvero, nei casi in cui i soggetti interessati debbano procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di riconoscimento del credito d’imposta, nel formato “AAAA”.

Il codice tributo “6903” è stato invece istituito con la ris. n. 82/2019 per l’uso in compensazione del credito d’imposta previsto dall’art. 1, comma 1031 della L. 145/2018 in relazione all’acquisto di veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica. L’art. 1, comma 657 della L. 178/2020 ha poi previsto un contributo per i soggetti che acquistano veicoli di categoria N1 e M1 speciali, nuovi di fabbrica. Per attuare le disposizioni del comma 657 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 1036 e 1037 dell’art. 1 della L. 145/2018.

Per la compensazione tramite F24 dei citati crediti d’imposta il codice “6903” è ridenominato “ECO-BONUS VEICOLI CAT. M1, N1 e M1 speciali - Recupero del contributo statale sotto forma di credito d’imposta - articolo 1, comma 1031, L. n. 145/2018, e articolo 1, comma 657, L. n. 178/2020” e va esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” ovvero, nei casi in cui i soggetti interessati debbano procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di riconoscimento del credito, nel formato “AAAA”.

Resta fermo l’utilizzo del codice tributo “6904” denominato “ECO-BONUS VEICOLI CAT. L1e/L7e - Recupero del contributo statale sotto forma di credito d’imposta - articolo 1, comma 1057, L. n. 145/2018”, istituito dalla ris. n. 82/2019, per le fattispecie a cui si riferisce.

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