Azione diretta del socio solo per danni alla sfera personale
Il Tribunale di Roma, nella sentenza n. 8739/2021, ha precisato che l’azione individuale del socio di società di capitali contro l’amministratore esige che lo stesso sia stato danneggiato “direttamente” da suoi atti colposi o dolosi, mentre il diritto alla conservazione del patrimonio sociale appartiene unicamente alla società.
La mancata percezione degli utili e la diminuzione di valore della quota di partecipazione non costituiscono danno “diretto” per il singolo socio, poiché gli utili fanno parte del patrimonio sociale fino all’eventuale delibera assembleare di distribuzione e la diminuzione di valore della quota di partecipazione è conseguenza soltanto indiretta ed eventuale della condotta dell’amministratore.
Si ricorda, quindi, come, per la Cassazione n. 27733/2013, l’ipotesi in questione sussista per i danni arrecati alla sfera personale del socio (diritto all’onore o alla reputazione) o per taluni danni patrimoniali, come quelli derivanti dalla perdita di opportunità personali, economiche e lavorative, o dalla riduzione del cosiddetto merito creditizio, i quali vanno risarciti al socio dal terzo responsabile (anche Cass. n. 22573/2014).
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