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Contratto di sale back senza diritto alla detrazione IVA

/ REDAZIONE

Mercoledì, 27 ottobre 2021

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La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 30016 di ieri, ha stabilito che in un’operazione di “sale and sale back”, non essendo ravvisabile alcuna operazione imponibile ai fini IVA, in quanto forma contrattuale avente carattere eminentemente finanziario, deve essere escluso l’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta.

Nel caso di specie i giudici di legittimità hanno accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate contro la sentenza di secondo grado a favore di un soggetto passivo che aveva realizzato un’operazione di sale and sale back consistente nella cessione di un attrezzo agricolo successivamente riacquistato allo scopo di ottenere la liquidità necessaria per la propria attività.

La conclusione a cui sono giunti i giudici si fonda non tanto sulla circostanza che, come sostenuto dall’Agenzia delle Entrate, l’operazione posta in essere dal soggetto passivo e dalle altre parti coinvolte fosse inesistente (come peraltro accertato in esito alla Cass. 20 ottobre 2020 n. 22706), bensì nel presupposto che, al pari di un’operazione di sale and lease back, lo schema contrattuale adottato risponde a una causa di finanziamento, volta all’ottenimento di liquidità in favore del cedente, non configurando pertanto una cessione di beni imponibile a IVA. Ne discende così l’impossibilità per il soggetto passivo che riacquista il bene precedentemente ceduto di esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta.

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