Per il sismabonus acquisti i requisiti devono sussistere al termine dei lavori
Non è riconosciuto il beneficio se il passaggio alla zona sismica «agevolata» avviene a lavori ultimati
Per poter fruire del c.d. “sismabonus acquisti” di cui all’art. 16 comma 1-septies del DL 63/2013, i requisiti che danno diritto all’agevolazione dovranno risultare già presenti alla data di ultimazione dei lavori da parte dell’impresa, non potendosi – a tal fine – prendere in considerazione la successiva data dell’alienazione dell’immobile oggetto degli interventi. È questo il principale chiarimento fornito dall’Amministrazione finanziaria con la risposta ad interpello n. 773 pubblicata ieri, 10 novembre 2021.
Il caso preso in esame dal citato documento di prassi riguardava un edificio che – alla data di ultimazione degli interventi antisismici – risultava situato in un Comune classificato in zona sismica 4 e che solo successivamente – a seguito
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