Omessa variazione in aumento da accantonamenti senza sanzioni
Se i principi contabili sono stati rispettati c’è la causa di non punibilità
Per effetto dell’art. 6 comma 1 secondo periodo del DLgs. 472/97, “Le rilevazioni eseguite nel rispetto della continuità dei valori di bilancio e secondo corretti criteri contabili e le valutazioni eseguite secondo corretti criteri di stima non danno luogo a violazioni punibili”.
Si tratta di una specifica causa di non punibilità che il legislatore ha previsto quando il contribuente, nel contempo, rispetta i criteri contabili, ma viola la legge fiscale: in breve, per citare l’ipotesi più frequente, non esegue la variazione in aumento imposta dal TUIR o da altra legge tributaria.
Forse, si tratta della causa di non punibilità meno applicata (sia dagli uffici, sia dalla giurisprudenza) della storia del diritto tributario sanzionatorio italiano.
Eppure la circolare n. 180 ...
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