Passaggio al forfetario senza vincolo triennale anche per i professionisti
Per tali soggetti regime forfetario e contabilità semplificata sono entrambi regimi naturali
In relazione al regime forfetario, l’art. 1 comma 70 della L. 190/2014 prevede che i soggetti che sono nelle condizioni per applicare il regime agevolato possano scegliere “l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari”, con opzione triennale.
L’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto una deroga a tale previsione per gli imprenditori individuali che applicano il regime di contabilità semplificata di cui all’art. 18 del DPR 600/73 (ris. n. 64/2018 e circ. n. 9/2019, § 3.1).
Tali documenti di prassi avevano affermato infatti che il regime forfetario e quello di contabilità semplificata per cassa sono entrambi “regimi naturali dei contribuenti minori” per cui è possibile passare al regime forfetario
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