Dimissioni dell’amministratore da comunicare al presidente del Collegio sindacale
L’omessa comunicazione scritta può essere «sanata» dall’acquisizione della effettiva conoscenza
Le dimissioni di un consigliere di amministrazione di spa hanno effetto solo se comunicate per iscritto sia al CdA che al presidente del Collegio sindacale ex art. 2385 comma 1 primo periodo c.c. Diversamente, la fattispecie non può dirsi perfezionata, salvo che non si acquisisca la piena prova della effettiva conoscenza da parte del destinatario cui la comunicazione non sia stata formalmente inviata. Ad affermarlo è il Tribunale di Milano nel provvedimento del 23 febbraio 2021.
Nel caso di specie, esemplificato ai fini del presente commento, in una spa con un CdA composto da 5 membri, il consigliere Tizio comunicava le proprie dimissioni ai soli amministratori nel gennaio del 2019. Nel successivo mese di giugno rassegnava le proprie dimissioni anche Caio (altro componente del CdA). L’assemblea ...