Niente plusvalenza per le aree a «verde pubblico» se inedificabili dal privato
Secondo la Cassazione la cessione genera plusvalenze imponibili quando l’edificazione può essere affidata a terzi
La cessione di terreni vincolati a scopi pubblici non genera plusvalenza, in quanto viene esclusa l’edificabilità, se al privato è preclusa qualsiasi forma di trasformazione del suolo.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione, con l’ordinanza dell’8 novembre 2021 n. 32491, nella quale è tornata ad occuparsi della corretta qualificazione delle aree destinate a “verde pubblico” dal piano regolatore generale del Comune ed, in particolare, sulla controversa questione della tassabilità delle plusvalenze afferenti il trasferimento oneroso delle aree destinate a finalità pubblica.
Il caso affrontato dalla Corte riguarda la problematica relativa alle cessioni delle aree F, destinate ad un’utilizzazione edificatoria di interesse pubblico e, quindi, se possano o meno
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