Liquidazione della quota agli eredi con tassazione separata
È imponibile la differenza tra le somme o il valore normale dei beni attribuiti agli eredi e il costo della partecipazione
In merito alle società di persone, l’art. 2284 c.c. stabilisce che, salvo contraria disposizione del contratto sociale, in caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società, ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano.
Ai sensi dell’art. 17 comma 1 lett. l) del TUIR, sono soggetti a tassazione separata IRPEF, sempreché non siano conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali e il contribuente non opti per la tassazione ordinaria:
- i redditi compresi nelle somme attribuite, ovvero nel valore normale dei beni assegnati, ai soci delle società indicate nel precedente art. 5 (società semplici, snc e sas e soggetti equiparati) nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale ...
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