Obbligo di reperibilità verso il datore anche in malattia
Se la visita di controllo non ha luogo per colpa dell’INPS non vi è un’ipotesi di assenza ingiustificata del lavoratore
Il lavoratore è tenuto all’obbligo di reperibilità anche durante il periodo di congedo per malattia, e pertanto è obbligato a comunicare sia all’INPS sia al datore di lavoro la variazione del suo indirizzo permanendo il regime di subordinazione. In caso di licenziamento per violazione di tale obbligo, al dipendente dovrà applicarsi la tutela reintegratoria stabilita dall’art. 18 comma 4 della L. 300/1970, come modificato dalla L. 92/2012, nel caso in cui il CCNL applicabile al rapporto preveda per tale condotta – comunque disciplinarmente rilevante – una sanzione conservativa.
Se poi il lavoratore ha comunicato la variazione di indirizzo all’INPS e la visita di controllo è stata tentata a un indirizzo diverso da quello correttamente comunicato per fatto imputabile all’Istituto, ...
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