Obbligo di reperibilità verso il datore anche in malattia
Se la visita di controllo non ha luogo per colpa dell’INPS non vi è un’ipotesi di assenza ingiustificata del lavoratore
Il lavoratore è tenuto all’obbligo di reperibilità anche durante il periodo di congedo per malattia, e pertanto è obbligato a comunicare sia all’INPS sia al datore di lavoro la variazione del suo indirizzo permanendo
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