Proporzionalità del licenziamento disancorata dal contratto collettivo
Il giudice deve valutare ogni aspetto concreto della vicenda esaminando una serie di parametri differenti dalla configurazione della contrattazione
Con la sentenza n. 34422/2021 la Corte di Cassazione ha ribadito un importante principio in materia di licenziamento disciplinare, ai fini della valutazione della proporzionalità: “Il giudice ... non può limitarsi a verificare se il fatto addebitato sia riconducibile ad una previsione contrattuale, essendo comunque tenuto a valutare in concreto la condotta addebitata”.
In sostanza, la proporzionalità del licenziamento non deve essere necessariamente valutata alla luce delle indicazioni contenute nella contrattazione collettiva e, dunque, non è indispensabile ricercare un’ipotesi che si possa attagliare a quanto oggetto della contestazione disciplinare.
Del resto, nel nostro ordinamento non esiste un principio generale secondo cui il licenziamento disciplinare è proporzionato ...
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