Compenso del commissario liquidato dal giudice del concordato non omologato
In mancanza di liquidazione, non è possibile riferirsi all’attivo inventariato
La pronuncia della Cassazione dell’11 novembre 2021 n. 33364 ha enunciato il principio secondo cui, in tema di procedure concorsuali, il rinvio compiuto dall’art. 165 comma 2 all’art. 39 del RD 267/42 – ove al comma 3 è previsto che la liquidazione del compenso avvenga al termine della procedura – comporta che alla liquidazione in favore del commissario di un concordato preventivo, che non sia stato omologato per il mancato raggiungimento delle maggioranze dei creditori ex art. 177 del RD 267/42, e seguito dalla dichiarazione di fallimento del proponente il concordato, debba provvedere il tribunale, quale giudice del concordato, e non invece il giudice delegato del fallimento consecutivo.
Sul tema, si ricorda la posizione espressa dalla decisione della Suprema Corte n. 16269/2016, ...
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