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Nuove indicazioni INPS sulla regolarità contributiva per l’esonero di autonomi e professionisti

/ REDAZIONE

Sabato, 27 novembre 2021

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Con il messaggio n. 4184 pubblicato ieri, l’INPS fornisce nuovi chiarimenti in relazione all’esonero contributivo previsto per i lavoratori autonomi e i professionisti dall’art. 1 commi da 20 a 22-bis della L. 178/2020 e attuato con il DM 17 maggio 2021.
In particolare, l’Istituto ricorda che gli importi visualizzabili dal 29 novembre 2021 si intendono provvisoriamente riconosciuti, in attesa delle successive verifiche previste dalla normativa di riferimento, tra cui quella relativa al requisito della regolarità contributiva che, a norma dell’art. 47-bis del DL 73/2021, deve essere verificata d’ufficio a far data dal 1° novembre 2021.

Sul punto viene precisato che, in caso di accoglimento dell’istanza, la contribuzione eccedente l’esonero – la quale dovrà essere versata entro il 29 dicembre 2021 – è esclusa dalla determinazione dell’eventuale esposizione debitoria da notificare all’interessato con l’invito a regolarizzare di cui all’art. 4 del DM 30 gennaio 2015.

In caso di comunicazione di reiezione, l’importo della contribuzione relativa all’annualità 2021 che risulti scaduta alla data della verifica di regolarità contributiva, ove non versata, sarà richiesto con il suddetto invito a regolarizzare. L’eventuale presentazione di richiesta di riesame non integra la fattispecie disciplinata dall’art. 3 comma 2 lett. d) del citato decreto (crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso amministrativo sino alla decisione che respinge il ricorso).

In ultimo, per quanto concerne gli artigiani e commercianti e i lavoratori agricoli autonomi, gli importi compresi nella tariffazione 2021 ma di competenza di annualità pregresse – essendo esclusi dall’agevolazione – saranno richiesti con l’invito a regolarizzare nella fase di attivazione della verifica di regolarità contributiva, qualora non versati.

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