Ritenuta omessa e non versata con sanzioni del 20%
L’omesso versamento è un post factum non punibile
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 36886 depositata lo scorso 26 novembre 2021, afferma a chiare lettere che in caso di ritenute fiscali non operate e non versate, l’unica sanzione applicabile è quella del 20% della trattenuta non operata, non potendosi applicare anche la sanzione da omesso versamento.
Si tratta di una questione della massima importanza, in quanto ai fini sanzionatori il tema delle ritenute è spesso oggetto di controversie.
Prima del DLgs. 24 settembre 2015 n. 158, l’art. 14 del DLgs. 471/97 era così formulato: “Chi non esegue, in tutto o in parte, le ritenute alla fonte è soggetto alla sanzione amministrativa pari al venti per cento dell’ammontare non trattenuto salva l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 13 per il caso di ...
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