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Controllo a distanza se un software acquisisce ogni informazione sulle telefonate del call center

/ REDAZIONE

Sabato, 4 dicembre 2021

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Con il provvedimento 28 ottobre 2021 n. 384, diffuso ieri, il Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato una società di trasporto pubblico per aver attivato sistemi di controllo a distanza dei lavoratori senza aver adottato tutte le tutele previste dall’art. 4 della L. 300/70 e dall’art. 114 del DLgs. 196/2003 (Codice della privacy).

La decisione è avvenuta in seguito al reclamo di un dipendente della predetta società con cui si lamentavano violazioni relative al trattamento dei dati personali degli operatori addetti al call center, attuate mediante un software di gestione delle telefonate utilizzato per il servizio di assistenza all’utenza.
Nell’occasione, la società aveva giustificato l’utilizzo di tale applicativo al fine di verificare gli standard qualitativi e di gestire eventuali reclami, precisando di avere informato i lavoratori e i sindacati.

Tuttavia, in fase ispettiva è stato accertato che i dipendenti non erano stati adeguatamente informati e che il predetto sistema non si limitava alla gestione delle telefonate, ma consentiva la registrazione, il riascolto delle telefonate e la conservazione per un tempo imprecisato anche di altre informazioni relative all’attività lavorativa del singolo operatore, come la durata delle telefonate, i numeri contattati, data e ora della chiamata. Per il Garante Privacy, queste caratteristiche del software configurano un’attività di controllo a distanza dei dipendenti e non lo rendono classificabile come semplice “strumento di lavoro”, ma richiedono per la sua implementazione uno specifico accordo sindacale oppure l’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro.

In pratica, l’azienda sanzionata ha trattato i dati dei dipendenti in modo non conforme ai principi di minimizzazione e di limitazione del periodo di conservazione dei dati, e non ha neppure adottato misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la riservatezza e l’integrità dei dati personali trattati.

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