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Rimborso spese basato su parametri oggettivi non imponibile per il personale scolastico in DAD

/ REDAZIONE

Sabato, 4 dicembre 2021

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Con la risposta a interpello n. 798 pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate conferma il principio secondo cui non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente ex art. 51 comma 1 del TUIR il rimborso spese riconosciuto dall’Ente ai propri dipendenti (personale scolastico) per l’utilizzo dei dispositivi IT, funzionali allo svolgimento della didattica a distanza, se il rimborso si basa su parametri oggettivi diretti a determinare i costi risparmiati dall’Ente che, invece, sono stati sostenuti dal dipendente nell’espletamento della propria attività lavorativa.

L’Agenzia riprende la ris. n. 74/2017, dove è stato chiarito che, se il legislatore non ha provveduto a indicare un criterio ai fini della determinazione della quota esclusa da imposizione, i costi sostenuti dal dipendente nell’esclusivo interesse del datore di lavoro devono essere individuati sulla base di elementi oggettivi, documentalmente accertabili, al fine di evitare che il relativo rimborso concorra alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.

Nel caso di specie, il rimborso è stato ritenuto esente in quanto l’Ente ha elaborato criteri oggettivi e analitici che permettono di determinare per ciascuna tipologia di spesa (dotazione IT, carta, toner, connessione internet) la quota di costi risparmiati dal datore di lavoro e sostenuti dal lavoratore.

Infine, l’Agenzia ha fornito chiarimenti anche sull’applicazione dell’imposta di bollo all’istanza utilizzata per ottenerne il rimborso: nel caso di specie, ha ritenuto che detta istanza rientri nell’ipotesi di esenzione contemplata dalla nota 3 all’art. 3 della Tariffa allegata al DPR 642/72 (secondo cui non sono soggette all’imposta le istanze concernenti rapporti di impiego prodotte dai dipendenti degli uffici controindicati all’amministrazione competente) e pertanto non è necessario assolvere l’imposta di bollo.

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