Scontrino elettronico nei termini ordinari anche se emesso su base volontaria
Il soggetto passivo IVA che fornisce servizi di ristorazione a bordo di treni nel corso di trasporti internazionali non è tenuto a memorizzare e a inviare i corrispettivi, potendo continuare a certificare le operazioni mediante scontrino o ricevuta fiscale.
Tuttavia, qualora decida di memorizzare e trasmettere i dati su base volontaria, sarà tenuto a emettere il documento commerciale al momento di effettuazione dell’operazione (ossia all’ultimazione del servizio o, se anteriore, all’atto del pagamento). Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 799.
Nel caso specifico, l’istante rappresenta di voler trasmettere i corrispettivi su base volontaria, utilizzando la procedura web delle Entrate. Tuttavia, per ovviare all’instabilità della connessione internet durante il viaggio, ipotizza di emettere un documento commerciale cumulativo per tutte le operazioni effettuate sui diversi treni, senza consegnare ai clienti un documento “individuale”.
Tale soluzione, però, non viene accolta dall’Agenzia, la quale, pur confermando l’esonero dagli obblighi di memorizzazione e invio dei dati per le suddette operazioni (art. 1 lett. d) del DM 10 maggio 2019), osserva che, nel momento in cui l’istante decide di assolvere gli adempimenti su base volontaria, questi sarà tenuto a rispettare gli ordinari termini di memorizzazione dei dati e di rilascio del documento commerciale (cfr. circ. n. 3/2020) e sarà soggetto alle sanzioni previste in materia di corrispettivi telematici.
Non è ammissibile, dunque, l’emissione di un documento commerciale cumulativo da trasmettere entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione.
Viene invece suggerita l’adozione di registratori telematici su ciascun treno, precisando che il documento dovrà comunque essere emesso al termine di ciascuna operazione.
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