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Domenica, 14 settembre 2025

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Nel trasferimento della sede in Italia si mantiene la partita IVA della stabile organizzazione

/ REDAZIONE

Sabato, 4 dicembre 2021

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La società estera che intende trasferire la propria sede legale nel territorio dello Stato, nel quale possiede già una stabile organizzazione, può mantenere il numero di partita IVA attribuito a quest’ultima. È necessario, però, che sia rispettato il principio di reciprocità (art. 16 delle preleggi del codice civile), in base al quale alle società straniere sono riconosciuti i medesimi diritti previsti per le società italiane, qualora queste ultime possano godere degli stessi diritti nello Stato estero.
Questo in sintesi il chiarimento contenuto nella risposta a interpello n. 800, pubblicata ieri dall’Agenzia delle Entrate, che conferma la linea interpretativa già assunta nelle risposte a interpello 20 novembre 2018 n. 73 e 10 settembre 2020 n. 336.

L’istante è una società di somministrazione del personale che opera dal 2018 anche sul territorio nazionale e ha costituito una stabile organizzazione in Italia allo scopo di adempiere agli obblighi contributivi e fiscali correlati alla propria attività. Desiderando trasferire la propria sede in Italia, intenderebbe mantenere il numero di partita IVA già attribuito alla stabile organizzazione.

L’Amministrazione finanziaria sottolinea, come detto, l’imprescindibilità del rispetto del principio di reciprocità, sicché il trasferimento in Italia della sede da parte di un soggetto estero può avvenire “in continuità giuridica”, qualora tale continuità sia riconosciuta anche nel Paese di provenienza.

Ciò premesso non si ravvisano, a giudizio dell’Agenzia, nel caso di specie, elementi per non riconoscere la possibilità di utilizzo del numero di partita IVA attribuito alla stabile organizzazione da parte della società trasferita, previa comunicazione delle eventuali modifiche che devono essere eseguite (ex art. 35 del DPR 633/72).

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