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Sabato, 13 settembre 2025 - Aggiornato alle 6.00

LAVORO & PREVIDENZA

Sindacati dei rider non legittimati ad agire contro la condotta antisindacale

La legittimazione non può essere estesa alle organizzazioni sindacali che rappresentano lavoratori non soggetti al vincolo di subordinazione

/ Federico ANDREOZZI

Sabato, 13 settembre 2025

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La legittimazione ad attivare il procedimento diretto alla repressione della condotta antisindacale di cui all’art. 28 della L. 300/70, quale garanzia tipica del rapporto di lavoro subordinato, non può essere estesa alle organizzazioni sindacali di soggetti che, a fronte della natura autonoma o parasubordinata del rapporto, non sono sottoposti ai vincoli di soggezione tipici del lavoro subordinato, residuando comunque la possibilità, per questi ultimi, di ricorrere agli ordinari strumenti processuali.
Così ha statuito la Corte d’Appello di Torino, con la sentenza n. 67/2025.

Il giudice torinese veniva chiamato a pronunciarsi nell’ambito di una controversia vertente sull’antisindacalità di una condotta consistente nel rifiuto avanzato da un’impresa di comunicare alle organizzazioni sindacali – rappresentative di un gruppo di rider (fattorini che, tramite piattaforma digitale, sono addetti alla consegna di beni) – le informazioni di cui all’art. 1-bis del DLgs. 162/97. Posto che il giudice di prime cure aveva accolto il ricorso presentato dalle organizzazioni sindacali, la società anzidetta si rivolgeva alla Corte d’Appello contestando, tra le altre cose, l’ammissibilità del ricorso, a fronte dell’inapplicabilità dell’art. 28 della L. 300/70 al lavoro autonomo (e parasubordinato).

Il giudice torinese, accogliendo le doglianze così avanzate, chiarisce in primo luogo la natura dell’art. 28 della L. 300/70, norma cardine nell’ambito della repressione delle condotte antisindacali realizzate dal datore di lavoro, specificando come tale disposizione abbia natura sostanziale soltanto nella parte in cui definisce la condotta antisindacale mentre, per il resto, costituisce una norma di carattere squisitamente processuale, che agisce sul piano della legittimazione. Il soggetto attivo della condotta è identificato nel datore di lavoro: ciò restringe il perimetro di azione del procedimento per la repressione della condotta antisindacale ai soli conflitti che si sviluppano all’interno dei rapporti di natura subordinata, che hanno quale controparte, appunto, il datore di lavoro, non rientrando nel campo di applicazione della norma statutaria i conflitti che coinvolgono eventuali diritti di libertà, attività sindacale o astensione dal lavoro di lavoratori autonomi (cfr. Corte Cost. n. 241/75) o parasubordinati.

A differenti conclusioni non può peraltro giungersi attraverso l’interpretazione dell’art. 2 del DLgs. 81/2015, in forza del quale la disciplina del rapporto di lavoro subordinato trova applicazione anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente; detta disposizione trova applicazione anche nel caso in cui le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme digitali.

Ebbene, il giudice torinese chiarisce come tale norma realizzi un’estensione alle collaborazioni etero-organizzate della sola disciplina sostanziale anche in considerazione della circostanza per cui il comma 2 lett. a) del menzionato DLgs. 81/2015 consente agli accordi collettivi di introdurre “discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo”: ciò indurrebbe a ritenere che l’estensione di cui al comma 1 concerne solo la disciplina sostanziale relativa al trattamento economico e normativo dei rapporti individuali di lavoro subordinato. Né deve ritenersi, infine, che la legittimazione delle organizzazioni sindacali in questione ad attivare lo speciale procedimento possa rinvenirsi nell’art. 47-quinquies del DLgs. 81/2015, che individua quali destinatari i lavoratori impiegati in attività di consegna tramite piattaforme digitali, e stabilisce che “ai lavoratori di cui all’art. 47-bis (ossia autonomi e occasionali), si applicano la disciplina antidiscriminatoria e quella a tutela della libertà e dignità del lavoratore previste per i lavoratori subordinati, ivi compreso l’accesso alla piattaforma”, dal momento che la disciplina della tutela della libertà e dignità del lavoratore si può intendere come riferita al titolo I dello Statuto dei Lavoratori; essa non può viceversa essere ritenuta idonea a ricondurre ai rapporti di lavoro autonomo e occasionale dei rider la disposizione del titolo IV dello Statuto in cui è inserito l’art. 28 dedicato alla tutela processuale del lavoro subordinato da parte delle predette organizzazioni sindacali.

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