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Se i professionisti esercitano l’attività autonomamente studio associato senza IRAP

A quanto ci risulta, è la prima volta che la Cassazione applica tale principio

/ Luca FORNERO

Martedì, 14 dicembre 2021

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Con l’ordinanza n. 39578 di ieri, la Corte di Cassazione ha escluso che possa essere applicata l’IRAP sulla base della mera esistenza dello studio associato, se in concreto è stato accertato che i singoli professionisti hanno esercitato in modo autonomo e non associato l’attività professionale oggetto dell’eventuale imposizione.
Viene pertanto rigettato il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza di secondo grado favorevole a uno studio legale associato.

Per comprendere appieno i termini della questione occorre prendere le mosse dalla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 7291/2016, nella quale è stato ribadito che gli studi associati e le associazioni tra professionisti sono sempre soggetti a IRAP, a prescindere dalla struttura organizzativa

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