Se i professionisti esercitano l’attività autonomamente studio associato senza IRAP
A quanto ci risulta, è la prima volta che la Cassazione applica tale principio
Con l’ordinanza n. 39578 di ieri, la Corte di Cassazione ha escluso che possa essere applicata l’IRAP sulla base della mera esistenza dello studio associato, se in concreto è stato accertato che i singoli professionisti hanno esercitato in modo autonomo e non associato l’attività professionale oggetto dell’eventuale imposizione.
Viene pertanto rigettato il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza di secondo grado favorevole a uno studio legale associato.
Per comprendere appieno i termini della questione occorre prendere le mosse dalla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 7291/2016, nella quale è stato ribadito che gli studi associati e le associazioni tra professionisti sono sempre soggetti a IRAP, a prescindere dalla struttura organizzativa
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