Autorizzazione ai finanziamenti prededucibili anche senza l’esperto
I dubbi permangono sulla necessità dell’esperto per beneficiare delle misure protettive
Nell’ambito della procedura di composizione negoziata, l’art. 10 comma 1 lett. a) del DL 118/2021, conv. L. 147/2021 stabilisce che, su richiesta dell’imprenditore, il tribunale, una volta verificata la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori, può autorizzare l’imprenditore a contrarre finanziamenti prededucibili ex art. 111 del RD 267/42.
Al comma 3 dell’art. 10, inoltre, è stabilito che tale procedimento si svolge innanzi al tribunale competente ex art. 9 del RD 267/42, che decide con decreto motivato, sentite le parti interessate e assunte le informazioni necessarie nonché, se del caso, con il conforto di un ausiliario ex art. 68 c.p.c.
L’autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili, ...
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