Condomini esclusi dalla comunicazione preventiva per prestazioni occasionali
L’obbligo riguarda i committenti che operano in qualità di imprenditori
L’obbligo di comunicazione preventiva all’Ispettorato del Lavoro dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali, previsto dal nuovo art. 14 del DLgs. 81/2008, come riformulato dall’art. 13 del DL 146/2021, non si applica ai condomini, in quanto interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori.
Lo ha chiarito la Fondazione studi Consulenti del lavoro che, con alcune FAQ pubblicate ieri, ha ripreso quanto illustrato sul punto dall’Ispettorato nazionale del Lavoro con la nota n. 29/2022 (si veda “Comunicazione preventiva per prestazioni occasionali tramite email” del 12 gennaio 2022). Il predetto obbligo di comunicazione non trova applicazione, inoltre, per le prestazioni di lavoro occasionali Libretto di famiglia e/o PrestO ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41