Perdita su crediti deducibile anche senza azioni esecutive infruttuose
Il mancato esercizio dell’azione esecutiva non è condizione sufficiente per disconoscere la deducibilità
Con la sentenza n. 1147 di ieri, la Corte di Cassazione si sofferma sull’individuazione degli elementi certi e precisi che legittimano la deducibilità delle perdite su crediti vantati verso debitori diversi da quelli assoggettati a procedure concorsuali e istituti assimilati.
Per quanto la vicenda oggetto di giudizio risalga al 2004 e, dunque, a un periodo d’imposta anteriore alle nuove ipotesi di deducibilità “automatica” introdotte prima dal DL 83/2012 e poi dal DLgs. 147/2015, la sentenza resta comunque attuale per tutti gli altri casi.
Si ricorda infatti che, al di fuori delle procedure concorsuali, la perdita è deducibile “in ogni caso” quando, in alternativa (art. 101 comma 5 del TUIR):
- il credito è di modesta entità ed è decorso un periodo di 6 mesi ...
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