Sospensione degli ammortamenti nel 2021 con dubbi
La norma derogatoria si applica con certezza solo ai soggetti che nel 2020 hanno sospeso l’intera quota di ammortamento di tutte le immobilizzazioni
L’art. 1 comma 711 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022), in vigore dal 1° gennaio 2022, conferma l’estensione anche ai bilanci 2021 del regime derogatorio di cui all’art. 60 comma 7-bis ss. del DL 104/2020 convertito, che ha consentito ai soggetti OIC di sospendere gli ammortamenti nei bilanci 2020.
La norma derogatoria, volta al sostegno delle imprese in conseguenza all’emergenza epidemiologica da COVID-19, stabilisce, in particolare, che i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali potevano, nell’esercizio in corso al 15 agosto 2020, anche in deroga all’art. 2426 comma 1 n. 2 c.c., “non effettuare fino al 100 per cento dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali”, mantenendo
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