Agenzia in tilt sul superbonus senza prevalente destinazione abitativa
Le Entrate non hanno motivato il discostamento dall’orientamento finora seguito
Così come disposto a livello normativo, per poter beneficiare delle detrazioni per il recupero del patrimonio edilizio ex art. 16-bis del TUIR o del superbonus del 110% ex art. 119 del DL 34/2020 è necessario che l’immobile oggetto di interventi abbia una destinazione abitativa.
A tale regola generale l’Amministrazione finanziaria ha, tuttavia, previsto una deroga nel caso di interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio, ammettendo al beneficio – seppur con limiti – anche i lavori effettuati su complessi immobiliari che non risultano a prevalente destinazione abitativa.
Nello specifico, in caso di interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio:
- è possibile ammettere al beneficio anche il proprietario (o detentore) delle unità immobiliari non residenziali, sempre ...
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