Trattamento convenzionale per i partecipanti al fondo che investe in Italia
Gli utili di gestione devono essere però loro imputati ai fini dell’imposizione nel rispettivo Stato di residenza
Il tema della tassazione dei flussi in uscita dall’Italia e dell’applicazione dei benefici convenzionali in caso di entità estera che percepisce il reddito considerata fiscalmente trasparente è stato oggetto di recenti pronunce dell’Agenzia delle Entrate che risultano in linea con i principi da tempo affermati a livello internazionale e con alcuni precedenti di prassi della medesima amministrazione.
In particolare, la risposta n. 17/2022 riguarda la fattispecie dell’applicazione dei predetti benefici ai dividendi distribuiti da una società italiana ad una partnership localizzata, come i suoi partners, nel Regno Unito e ivi fiscalmente residente.
Le conclusioni sono chiare: i benefici convenzionali relativi alla ritenuta sui dividendi in uscita non possono riconoscersi
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