Curatore fallimentare destinatario delle richieste istruttorie dell’Erario
Necessario fornire le informazioni all’Ufficio ai fini dell’ammissione del credito allo stato passivo
Con ordinanza n. 2847, depositata ieri, la Cassazione ha enunciato il principio secondo cui il curatore fallimentare, detentore delle scritture contabili dell’impresa fallita, ha l’onere di fornire all’Amministrazione finanziaria le informazioni in risposta a questionari, anche se precedentemente inviati all’imprenditore in bonis, rientrando tale onere nel più generale obbligo del curatore di esibizione delle scritture contabili a chi ne abbia diritto, salvo che si provi che questi o l’imprenditore in bonis non vi abbia potuto adempiere, nel termine concesso, per causa non imputabile.
L’invio del questionario, in base all’art. 32 comma 4 del DPR 600/73 (cfr. anche l’art. 51 comma 5 del DPR 633/72), assolve alla funzione di assicurare un dialogo
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