Privilegio generale mobiliare riconosciuto anche ai tributi delle Regioni
Le norme istitutive dei privilegi sono interpretabili in via estensiva in ragione della causa del credito
In forza dell’art. 2752 ultimo comma c.c., i crediti per le imposte, tasse e tributi dei Comuni e delle Province previsti dalla legge per la finanza locale e dalle norme relative all’imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni, godono del privilegio generale mobiliare, subordinatamente a quello dello Stato.
La disposizione di legge è stata oggetto di diverse letture.
Quella più risalente si fondava sul principio della natura eccezionale delle norme sui privilegi, le quali, introducendo delle deroghe al principio della par condicio creditorum, non sono suscettibili di applicazione analogica (Cass. nn. 7309/2006 e 5297/2009). Sulla base di questa esegesi, il riferimento sopra menzionato alla “legge per la finanza locale” doveva ritenersi limitato
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41