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IL CASO DEL GIORNO

Privilegio generale mobiliare riconosciuto anche ai tributi delle Regioni

/ Marco PEZZETTA

Sabato, 5 febbraio 2022

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In forza dell’art. 2752 ultimo comma c.c., i crediti per le imposte, tasse e tributi dei Comuni e delle Province previsti dalla legge per la finanza locale e dalle norme relative all’imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni, godono del privilegio generale mobiliare, subordinatamente a quello dello Stato.

La disposizione di legge è stata oggetto di diverse letture.
Quella più risalente si fondava sul principio della natura eccezionale delle norme sui privilegi, le quali, introducendo delle deroghe al principio della par condicio creditorum, non sono suscettibili di applicazione analogica (Cass. nn. 7309/2006 e 5297/2009). Sulla base di questa esegesi, il riferimento sopra menzionato alla “legge per la finanza locale” doveva ritenersi limitato

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